: è impropria e fuorviante la richiesta di soppressione dell’art. 31 avanzata dalla Commissione giustizia della Camera,
che cita a sproposito il Consiglio di Stato
che cita a sproposito il Consiglio di Stato
In una nota diffusa oggi l’OICE, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane, puntualizza su alcuni elementi del parere reso dalla Commissione giustizia della Camera il 9 luglio sul Ddl concorrenza, con il quale si chiede la soppressione dell’articolo 31: la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015 citata nel parere (che afferma che l’unica forma di esercizio in forma di impresa di attività professionali è rappresentata dalle stp) non è in alcun modo applicabile alle società di ingegneria.
Per dovere di corretta informazione e di altrettanto corretta lettura della giurisprudenza occorre infatti precisare che:
a) la sentenza (paragrafo 5.2) afferma espressamente che “prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, si ritiene che...”; quindi la pronuncia citata erroneamente nel parere non è riconducibile alle società di ingegneria;
b) il Consiglio di Stato afferma il principio che l’unica forma ammessa di esercizio in forma societaria di professioni intellettuali protette (richiamato nel parere della Commissione giustizia) è quello della società tra professionisti con riguardo all’affidamento di servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro;
c) l’articolo 10, comma 9 della legge 183 del 2011 fa salvi i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè proprio le società di ingegneria, cui non si possono in alcun modo ritenere applicabili le norme sulle stp.
Da ciò si desume che la richiesta di soppressione dell’articolo 31, norma di interpretazione autentica che evita possibili contenziosi relativi a contratti privati delle società di ingegneria (sui quali peraltro le società di ingegneria regolarmente pagano contributi a Inarcassa), appare del tutto impropria e sprovvista di fondamento giuridico.
Per dovere di corretta informazione e di altrettanto corretta lettura della giurisprudenza occorre infatti precisare che:
a) la sentenza (paragrafo 5.2) afferma espressamente che “prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, si ritiene che...”; quindi la pronuncia citata erroneamente nel parere non è riconducibile alle società di ingegneria;
b) il Consiglio di Stato afferma il principio che l’unica forma ammessa di esercizio in forma societaria di professioni intellettuali protette (richiamato nel parere della Commissione giustizia) è quello della società tra professionisti con riguardo all’affidamento di servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro;
c) l’articolo 10, comma 9 della legge 183 del 2011 fa salvi i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè proprio le società di ingegneria, cui non si possono in alcun modo ritenere applicabili le norme sulle stp.
Da ciò si desume che la richiesta di soppressione dell’articolo 31, norma di interpretazione autentica che evita possibili contenziosi relativi a contratti privati delle società di ingegneria (sui quali peraltro le società di ingegneria regolarmente pagano contributi a Inarcassa), appare del tutto impropria e sprovvista di fondamento giuridico.
Con cortese richiesta di pubblicazione
Andrea Mascolini
Direttore Generale
OICE
Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica
Via Flaminia, 388
00196 Roma
Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica
Via Flaminia, 388
00196 Roma