sabato 13 febbraio 2016

IL GIUDICE LEGITTIMI GLI SLACCI

l giudice: «Legittimi gli slacci dei morosi eseguiti da Abbanoa»

L’ente aveva chiuso l’acqua a un condominio di Tilibbas La società non aveva pagato consumi per 78mila euro
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OLBIA. Abbanoa vince il primo round della battaglia dell’acqua. Il tribunale di Tempio ha riconosciuto legittima la decisione dell’ente gestore di tagliare il servizio a un condominio di Tilibbas e a una società di La Maddalena. Le due utenze avevano accumulato debiti a più zeri. 78mila euro la prima; 8mila la seconda. Dopo diversi solleciti non andati a buon fine Abbanoa aveva avviato la procedura di slaccio.
Il condominio moroso. Il residence di Tilibbas aveva accumulato un maxi debito. A settembre dello scorso anno Abbanoa aveva messo i sigilli al contatore. I titolari del condominio si erano rivolti al giudice e in via provvisoria avevano ottenuto il temporaneo riallaccio con un provvedimento inaudita altera parte, senza confronto con la controparte. In udienza l’avvocato di Abbanoa, Antonello Raspitzu, è riuscito a ottenere una ordinanza favorevole all’ente gestore. Il giudice ha messo in evidenza come i titolari del condominio non avessero mai fatto la voltura e l’utenza, operativa dal 2006, risultasse ancora intestata a un’altra società. Il giudice ha riconosciuto l’obbligo per il condominio di pagare gli oltre 78mila euro di consumi mai saldati, più 3 mila euro di spese legali.
Nessuno sconto. La società di La Maddalena sosteneva di avere diritto a uno sconto del 50 per cento sui costi perché, per un certo periodo, sull’isola vigeva una ordinanza che vietava di usare l’acqua a fini potabili. «Questa riduzione, nel caso in cui venisse riconosciuta, dovrebbe applicarsi al solo canone idrico e non al canone fognario, depurativo e alla quota fissa da corrispondere invece per intero», ha replicato Abbanoa. Il giudice sottolinea inoltre che «la tariffa unica viene deliberata dall’Autorità d’ambito in forza di parametri tra cui non è contemplata la qualità dell’acqua. Non è dunque possibile per il giudice ordinario interferire riducendo le tariffe sull’applicazione di provvedimenti amministrativi adottati dall’Ato Sardegna». Rigettata anche la richiesta di applicazione delle tariffe a uso domestico. «L’utenza – rileva il giudice – risulta intestata a una società che svolge attività di costruzione e vendita di immobili. La condotta della ricorrente
appare manifestatamente contraria alla buona fede, pretendendo di proseguire nell’usufruire della fornitura idrica, senza corrispondere quanto dovuto a titolo di corrispettivo». Anche in questo caso il ricorso è stato respinto e il condominio condannato a pagare anche le spese legali.

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