venerdì 10 giugno 2016
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALEN
A
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-735424. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)
ORDINANZA N. 91/2016
ORDINANZA SPERIMENTALE INTEGRATIVA ALL’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
PER L’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44/2015 in data 26.05.2015
con la quale, al fine di emanare uno strumento normativo che mantenga
elevato il livello di sicurezza delle attività balneari a tutela della
salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e
dell’ecosistema marino, sono state disciplinate per gli aspetti di
competenza tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo
il litorale durante la stagione balneare per gli ambiti costieri di competenza
di questo Circondario Marittimo;
VISTA la vigente “Ordinanza balneare – Disciplina delle attività esercitabili sul
demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale Enti
Locali e finanze, come adeguata alle disposizioni di cui alla Legge
Comunitaria 2010, Legge n. 217 del 15 dicembre 2011;
RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti, posti in capo di questa Autorità
Marittima, relativi alla sicurezza dell’attività balneare e tutti gli usi ricreativi
del mare, inclusi quelli di natura diportistica, lungo il litorale del Circondario
marittimo di La Maddalena nella particolare realtà delle Isole Minori
dell’Arcipelago di La Maddalena, allo scopo di tutelare l’interesse primario
alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della
navigazione;
VISTA la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27
aprile 1979 e sua esecuzione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28.09.1994, n. 662, recante
“Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
VISTA la Legge 6.12.1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
VISTA la Legge del 04.01.1994 n.10 - Istituzione del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena;
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
2
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17.05.1996 – Istituzione
dell’Ente Gestore e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena”;
VISTI i contenuti dispositivi e le Ordinanze dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago
di La Maddalena vigenti;
VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTO il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 - “Codice della nautica da diporto
ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 - ”Regolamento di attuazione
al Codice della Nautica da Diporto”;
VISTO in particolare l’art. 91 del sopra citato D.M. 29.01.2008, n. 146, con il quale
è stato introdotto l’obbligo per ogni subacqueo in immersione di segnalarsi
con il galleggiante (pallone rosso, bandiera rossa con fascia diagonale
bianca etc.) di cui all'articolo 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
VISTE le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali
locali ed in particolare l’art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante “Norme
di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”, la legge 59/1997,
recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni
ed enti locali”, l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato
dall’art. 9 della legge n. 88/2001, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”, il D.P.C.M. 12 ottobre
2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”;
VISTE le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50
in data 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero
dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso della
spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione”;
VISTO il dispaccio n. 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto “Riparto delle competenze tra le
Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle
attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli
aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”, con il quale, in materia di
disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento
agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la
competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la
regolamentazione della sicurezza;
RECEPITE le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n. 27/7 del 13.05.08 recante
“Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera”;
VISTE le risultanze degli incontri avvenuti negli ultimi anni con le istituzioni Ente
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di La Maddalena e
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio ed Autonomie Locali di Nuoro
ed Olbia-Tempio, e da ultimo in data 20.04.2016;
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
3
VISTA la propria nota prot. n. 7190 in data 06.05.2016 con la quale la Scrivente
ha sottoposto la bozza della presente Ordinanza di Sicurezza all’Ente
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di La Maddalena e
Servizio Regionale Demanio e Patrimonio ed Autonomie Locali di Nuoro
ed Olbia-Tempio per le valutazioni di rispettiva competenza;
VISTA la nota prot. n. 18409 in data 11.05.2016, assunta al prot. n. 7768 del
17.05.2016, con la quale il Servizio Regionale Demanio e Patrimonio e
Autonomie Locali di Nuoro e Olbia-Tempio ha espresso le proprie le
valutazioni di competenza;
VISTA la nota prot. n. 3073/16 in data 16.05.2016, assunta al prot. n. 7947 del
19.05.2016, con la quale l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La
Maddalena ha manifestato che la sopra richiamata bozza risulta “coerente
con i principi di conservazione degli habitat marini”;
VISTA la nota prot. n. 8121 in data 01.06.2016, assunta al prot. n. 8994 del
03.06.2016, con la quale il Comune di La Maddalena ha espresso parere
favorevole per le valutazioni di propria competenza;
CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di La Maddalena, del quale il Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena è parte integrante ed
assoggettato alla particolare disciplina delle Aree Protette, è di
conformazione e morfologia assai varia, caratterizzato sia da arenili di
varia dimensione, c.d. “pocket beach”, che da coste frastagliate ovvero a
picco, con fondali, in molti casi, in repentino degrado;
DATO ATTO che le cale e gli arenili delle Isole Minori dell’Arcipelago di La Maddalena,
quali Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli sono raggiungibili unicamente
via mare, a mezzo di unità da diporto private o tramite l’ausilio del servizio
di trasporto passeggeri delle unità da traffico a tal fine autorizzate dall’Ente
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena;
DATO ATTO altresì che talune cale dell’Isola di Caprera sono raggiungibili anche via
terra ma tramite sentieri di complessa percorrenza e pertanto sono
prevalentemente raggiunte via mare;
DATO ATTO che proprio in ragione della morfologia della costa e degli arenili di ridotte
dimensioni l’Ente Parco Nazionale ha, da molte stagioni estive, posizionato
una sagola tarozzata con boette di colore giallo o rosso ad un limite
inferiore ai 200 mt. dalla costa, al solo fine di proteggere l’arenile dallo
spiaggiamento dei natanti, creando una zona di maggior tutela per la
balneazione, regolarmente autorizzato dall’Ente regionale competente
previo nulla osta della Scrivente;
CONSIDERATO che la deroga prevista all’art. 2, comma 5 dell’Ordinanza di Sicurezza
Balenare è divenuta, di fatto, una consuetudine nelle cale maggiori delle
Isole Minori dell’Arcipelago nelle quali è presente una cima tarozzata che
di fatto separa fisicamente l’area sicura per la balneazione dallo specchio
acqueo nel quale transitano le unità da diporto per sbarcare gli utenti;
DATO ATTO che nelle predette cale esistono in parte sistemi di ormeggio tramite campi
boa posizionati a cura dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La
Maddalena a tutela dell’ecosistema marino e della posidonia, ma gli stessi
non soddisfano per numero e collocazione le esigenze dell’utenza
diportistica, soprattutto nel periodo apice di afflusso della stagione estiva;
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
4
CONSIDERATO che sostanzialmente nelle predette cale l’ormeggio in sicurezza alla fonda
delle unità da diporto ricade ad una distanza media dalla costa sabbiosa
d’interesse in ogni caso inferiore ai 200 metri stabiliti all’art. 2, comma 1
dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e pertanto l’ormeggio di un’unità in
sicurezza, a ridosso dagli effetti di vento e corrente mediamente presenti
nell’Arcipelago di La Maddalena non può ricadere ad una distanza
superiore di 200 metri dall’arenile;
DATO ATTO che la località di Porto della Madonna, è usualmente utilizzata dalle unità
da diporto quale specchio acqueo ridossato dai principali venti
predominanti in zona, così come nelle località di Cala Granara, Soraya e
Corsara dell’Isola di Spargi e Cala Napoletana dell’Isola di Caprera;
DATO ATTO che la prateria di posidonia inizia a generarsi ad una distanza mediamente
di 120 metri dalla costa sabbiosa e pertanto un ancoraggio a più di 200
metri dalla costa sostanzialmente si traduce in un danneggiamento
sistematico della stessa;
DATO ATTO che la necessità principale di salvaguardare l’ecosistema marino e costiero
sconsiglia la predisposizione di corridoi di atterraggio atti a favorire lo
spiaggiamento delle unità da diporto al fine di preservare l’arenile da ogni
azione meccanica tesa ad asportare sabbia dallo stesso;
CONSIDERATO quanto premesso, risulta necessario procedere ad emanare in via
sperimentale una disciplina di dettaglio per contemperare la preminente
esigenza di salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti con la
necessità di mantenere un elevato standard di sicurezza della navigazione,
garantendo al contempo un riparo/ridosso sicuro alle unità nautiche e
contestualmente salvaguardando l’ecosistema e i “posidonieti” esistenti
nelle località di seguito individuate;
DATO ATTO che per contemperare tali divergenti esigenze è necessario procedere ad
una regolamentazione parzialmente dissimile dalle ordinarie previsioni
della vigente ordinanza di sicurezza balneare, la quale rimarrà comunque
in vigore nelle località non oggetto della presente;
DATO ATTO che in via sperimentale per la presente stagione balneare sono state
individuate le seguenti località:
- Porto della Madonna, compreso tre le Isole di Santa Maria e di Budelli;
- Cala Soraya, Isola di Spargi;
- Cala Corsara, Isola di Spargi;
- Cala Granara, Isola di Spargi;
- Cala Napoletana, Isola di Caprera,
con riserva di valutare altre località per le successive stagioni balneari
all’esito delle risultanze della corrente stagione estiva, anche quale
potenziale studio per gli eventuali benefici all’ecosistema marino e
costiero;
IMPREGIUDICATO il potere di modifica/revoca di questa Autorità Marittima, qualora nella
concreta applicazione della presente Ordinanza dovessero emergere profili
di criticità non rilevati/emersi in sede di valutazione teorica, con il verificarsi
di eventuale congestionamento degli specchi acquei, con grave pregiudizio
per la sicurezza della navigazione e della balneazione;
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
5
VISTI il Codice Internazionale dei Segnali (C.I.S.) e la Legge 10.12.1977, n.
1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in
Mare (COLREG 72);
VISTI gli artt. 17, 30, 68, 79, 81, 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della
Navigazione, e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di
Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI gli atti d’Ufficio,
ORDINA
ARTICOLO 1
VIGENZA
1. La presente ordinanza, in via sperimentale, vige per il periodo compreso tra il 13.06.2016
ed il 30.09.2016, nelle seguenti località ricadenti nell’Arcipelago di La Maddalena, meglio
individuate negli allegati cartografici ed all’interno delle aree individuate dalle coordinate
(WGS 84) sotto riportate:
1. Porto della Madonna:
A: λ 41° 17.139’ N – φ 009° 21.578’ E
B: λ 41° 17.246’ N – φ 009° 21.904’ E
C: λ 41° 17.579’ N – φ 009° 21.272’ E
D: λ 41° 17.340’ N – φ 009° 21.346’ E
F: λ 41° 17.660’ N – φ 009° 21.564’ E
G: λ 41° 17.644’ N – φ 009° 21.635’ E
2. Cala Corsara – Isola di Spargi:
A: λ 41° 13.846’ N – φ 009° 20.536’ E
B: λ 41° 13.793’ N – φ 009° 20.712’ E
C: λ 41° 13.686’ N – φ 009° 20.675’ E
D: λ 41° 13.724’ N – φ 009° 20.414’ E
3. Cala Granara – Isola di Spargi:
A: λ 41° 14.092’ N – φ 009° 21.284’ E
B: λ 41° 14.066’ N – φ 009° 21.235’ E
C: λ 41° 13.981’ N – φ 009° 21.322’ E
D: λ 41° 14.012’ N – φ 009° 21.381’ E
4. Cala Soraya – Isola di Spargi:
A: λ 41° 13.896’ N – φ 009° 21.105’ E
B: λ 41° 13.843’ N – φ 009° 21.019’ E
C: λ 41° 13.748’ N – φ 009° 21.094’ E
D: λ 41° 13.803’ N – φ 009° 21.194’ E
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
6
5. Cala Napoletana – Isola di Caprera:
A: λ 41° 14.507’ N – φ 009° 27.783’ E
B: λ 41° 14.575’ N – φ 009° 27.708’ E
C: λ 41° 14.567’ N – φ 009° 27.512’ E
D: λ 41° 14.437’ N – φ 009° 27.662’ E.
2. La presente Ordinanza è da ritenersi vigente unicamente e solo in presenza dei cavi tarozzati
regolarmente posizionati a cura dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago e/o dal Comune
di La Maddalena ai sensi della deroga prevista all’art. 5, comma 2 dell’Ordinanza di Sicurezza
Balneare, e che a fronte dell’assenza degli stessi, anche per parziale momentanea e
fortuita rottura della cima, vigono le disposizioni dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare.
ARTICOLO 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 2, comma 11 della propria Ordinanza di Sicurezza
Balneare vigente la fascia di mare ricompresa tra l’arenile ed il cavo tarozzato è riservata
unicamente e prioritariamente alla balneazione.
2. Il bagnante che intenda nuotare al di fuori delle acque individuate dal comma precedente è
obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un
galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ovvero con bandiera
ALFA del Codice Internazionale dei Segnali (C.I.S.), collegato ad una sagola di lunghezza
non superiore a 10 (dieci) metri.
3. Coloro i quali praticano la balneazione provenendo da un’unità alla fonda possono nuotare
attorno alla stessa entro un raggio di 10 metri dall’unità, senza le dotazioni di cui al comma
precedente. In tal caso, a bordo dell’unità, dovrà essere presente almeno una persona che
svolga le funzioni di “vedetta” per i bagnanti, allertando all’occorrenza con qualsiasi dispositivo
visivo e/o sonoro i bagnanti stessi e le unità in eventuale avvicinamento.
4. Negli specchi acquei di cui al comma 1 del presente articolo É VIETATO:
a) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite-surf compresi; eccezione a ciò è data
dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai c.d. natanti da spiaggia, ovvero i
natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che
comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti.
Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività
d’Istituto o da quelli diversi, impiegati d’ausilio a dette attività ed a ciò espressamente
autorizzati dall’Autorità Marittima. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra,
i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che
devono essere eseguiti in aderenza del Decreto del presidente della Repubblica
08.06.1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a
mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”,
qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi
alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle
operazioni di campionamento;
b) l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle
Autorità Competenti;
1
“La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco è, di norma,
prioritariamente destinata alla balneazione”.
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
7
c) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, possono raggiungere la riva o
prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio ai soli fini
dell’atterraggio e per il tempo strettamente necessario all’imbarco e sbarco dalle stesse
purché a lento moto (minima velocità di manovra). In assenza di corridoi di lancio è
permesso l’avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con sola
propulsione a remi, in assenza di bagnanti nel raggio di 10 metri dall’unità;
ARTICOLO 3
ZONE DI MARE CONCESSE ALL’ANCORAGGIO E LA NAVIGAZIONE
1. Nelle zone di mare ricomprese tra i cavi tarozzati ed il limite di 200 metri dalla costa è concessa
la navigazione e l’ancoraggio alle seguenti condizioni ed obblighi:
a) navigazione ad una velocità massima di 3 nodi o comunque minima velocità di manovra;
b) obbligo di istituzione del servizio di vedetta per evitare eventuali presenze a mare di bagnanti;
c) possibilità di ormeggio alla fonda solo su fondale sabbioso;
d) obbligo di transito di qualsiasi unità oltre i 10 metri da un’altra unità alla fonda;
e) obbligo di ormeggio alla fonda ad una distanza non inferiore a 10 metri l’una dall’altra,
con eventuale possibilità di ormeggi a pacchetto, in parziale deroga, solo con espresso
consenso del conduttore di ogni unità interessata e comunque accertandosi che non vi
siano bagnanti nello specchio acqueo impegnato per la manovra di evoluzione;
f) adozione di misure aggiuntive sulla base della buona perizia marinaresca al fine di prevenire
situazioni di potenziale pericolo;
g) utilizzo di sirene o fischi e comunque qualsiasi ulteriore dispositivo visivo/sonoro in grado
di segnalare la propria presenza, se necessario;
h) transitare ad una distanza non inferiore ai 2 metri dal limite esterno dei cavi tarozzati.
ARTICOLO 4
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per tutte le restanti località dell’Arcipelago di La Maddalena e del Circondario Marittimo di
La Maddalena, nonché per quanto non espressamente previsto e derogato con la presente,
rimangono in vigore le disposizioni della citata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44/2015.
2. La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui
competenze vengono ripartite fra Capitaneria di Porto, Regione Autonoma della Sardegna,
Comuni di La Maddalena e Ente Parco Nazionale di La Maddalena ed è stata emanata solo
a seguito del consenso dei predetti Enti nel rispetto delle proprie prerogative e dei profili di
rispettiva competenza in funzione delle specifiche attribuzioni di legge.
ARTICOLO 5
PUBBLICITÀ DELL’ORDINANZA
1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria di Porto
all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nella sezione “Ordinanze”, deve essere esposta a
cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le
attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it
8
2. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione
all’albo di questo Ufficio, degli Uffici ricadenti nell’ambito del Circondario Marittimo di La
Maddalena e la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche amministrazioni per
l’affissione ai rispettivi albi.
3. Chi esercita attività di locazione, noleggio nonché di appoggio all’attività di diving a mezzo
di unità da diporto ed ogni attività turistica connessa alla balneazione nell’ambito del Circondario
Marittimo di La Maddalena deve pubblicizzare e far visionare la presente Ordinanza
di Sicurezza ai propri clienti.
ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza,
che a decorrere dal posizionamento dei cavi tarozzati negli ambiti di cui all’articolo
1 sostituiscono e derogano la vigente regolamentazione stabilita nell’Ordinanza di Sicurezza
Balneare n. 44/2015 in data 26.05.2015.
2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca
violazione delle normative sulle aree protette o altro più grave illecito, e salvo le eventuali
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli
1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell’articolo 650 del Codice
Penale e dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.
É fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
La Maddalena, 10.06.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI