ORDINA
Articolo 1
A partire
dalla data dell’ 11 luglio 2015 entra in vigore la seguente regolamentazione
della raccolta dei
rifiuti presso i pontili ed il campo boe assentiti in concessione del Porto di
Cannigione.
Articolo 2
Ogni
concessionario dei pontili e del campo boe del Porto di Cannigione, una volta
entrato in possesso
dei relativi dispositivi a cura del Comune di Arzachena, è tenuto a posizionare almeno tre
bidoni carrellabili da 240 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti
residuo secco,
plastica e vetro.Sono esclusi
dal precedente obbligo i pontili in concessione presso il molo principale del Porto di
Cannigione in ragione della necessità di garantire un adeguato decoro urbano.
Il concessionario
dei predetti pontili dovrà osservare rigorosamente quanto disposto nel
successivo
articolo 3 comma 1I bidoni di
cui al primo comma del presente articolo dovranno essere posizionati alla
radice del pontile
galleggiante ovvero in area nella disponibilità del concessionario (demaniale
in
concessione
o privata limitrofa qualora sia disponibile).
E’ facoltà del
concessionario posizionare anche ulteriori bidoni dedicati alla raccolta dell’umido,
carta e dell’alluminio.Parimenti, a
cura del Comune di Arzachena, ad ogni concessionario sarà assegnato uno dei box
rifiuti presenti nell’area portuale, all’interno dei quali sono posizionati
cassoni da 1000 litri
dedicati alla raccolta differenziata della plastica, carta, vetro, latta, umido
e
residuo
secco.
Articolo 3
I
concessionari, una volta dotati delle chiavi di apertura dei box di cui
all’ultimo comma del precedente
articolo, direttamente o a mezzo propri dipendenti, hanno l’onere di conferire
i rifiuti
prodotti dai propri clienti ponendo altresì in essere ogni cautela affinché i
box vengano
richiusi dopo ogni utilizzo.I clienti
dei pontili hanno l’obbligo di conferire i rifiuti in forma differenziata.L’utilizzo
dei predetti box è vietato agli utenti diversi da quelli portuali. La ditta
incaricata del ritiro dei rifiuti dal Servizio di Igiene Urbana del Comune di Arzachena
procederà al ritiro dei rifiuti con la frequenza prevista dal contratto in
essere. In caso di
necessità, in ragione dell’eventuale incremento del traffico diportistico,
potranno essere
richiesti interventi supplementari di raccolta.
Articolo 4
Qualora una
unità da diporto in transito presso un approdo turistico, nei quali per norma deve essere
riservato il 10% dei posti di ormeggio totali, intenda conferire rifiuti dovrà
farlo esclusivamente
in forma differenziata consegnandoli al concessionario ovvero ai dipendenti
di questi, i quali dovranno assumerli in carico e conferirli con le modalità
sopra descritte.
E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti presso gli approdi in concessione
in assenza di
personale referente del concessionario.
Articolo 5
I rifiuti
inquinanti e tossici, che esulano dalle categorie assimilabili al ciclo urbano differenziato,
quali a titolo di esempio, batterie e olii esausti, dovranno essere conferiti,
nel
rispetto
delle vigenti disposizioni in materia, dai titolari di concessioni demaniali,
ovvero dagli
operatori portuali alle ditte o imprese incaricate all’espletamento di tale
servizio.
Articolo 6
I
comandanti/armatori/proprietari delle unità da pesca e da Trasporto Passeggeri
che stazionano
abitualmente presso il porto di Cannigione dovranno conferire i rifiuti
prodotti,
differenziandoli,
direttamente nel box a loro dedicato.
Articolo 7
I titolari
di concessione demaniale/autorizzazione situati all’interno dell’area portuale
che non rientrano
nei casi disciplinati dagli articolo precedenti (ad esempio titolari di box ad
uso biglietteria)
dovranno conferire i rifiuti prodotti, differenziandoli, direttamente
all’addetto della ditta
incaricata dal Servizio di igiene urbana.
Articolo 8
Le ditte
private, autorizzate all’espletamento del ritiro dei rifiuti solidi urbani e/o
speciali, possono
realizzare il ritiro dei rifiuti direttamente dalle unità da diporto presenti
nell’ambito della rada e
del porto di Cannigione, concordando con i proprietari delle predette unità
modalità e
prezzi nel rispetto della normativa vigente in materia. La predetta
attività potrà essere effettuata con mezzi nautici solo dalle Ditte autorizzate dall’Autorità
Marittima.
Articolo 9
E’ fatto
assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura provenienti da
unità da diporto e/o
unità nautiche in genere presso il porto di Cannigione, ovvero nei piccoli
cestini presenti in
area portuale.
Articolo 10
I
trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1164, 1166 e 1174 del Codice
della Navigazione e dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 -Codice della
Nautica da Diporto, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave
illecito/reato
e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni del Decreto Legislativo n.182/2003,
e/o quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al D.lgs 152/2006
e ss.mm.ii..
Articolo 11
La
violazione degli obblighi imposti dal precedente articolo 3 comma 1, se
accertata più volte (almeno tre
nell’arco temporale di un anno solare), in quanto costituenti anche violazione degli
obblighi concessori richiamati in premessa, determinerà l’avvio della procedura
di decadenza
della concessione ai sensi dell’art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione,
per le concessioni
di competenza dell’Autorità Marittima, ovvero segnalazione al Servizio Territoriale
Demanio e Patrimonio di Tempio Pausania, per le concessioni di competenza.
Articolo 12
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
la cui pubblicità
verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59
del Regolamento
di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione,
invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La
Maddalena, 09.07.2015
IL
COMANDANTE
C.F.(CP)
Alessandro PETRI