giovedì 9 luglio 2015

ORDINANZA PER IL PORTO DI CANNIGIONE

ORDINA
Articolo 1
A partire dalla data dell’ 11 luglio 2015 entra in vigore la seguente regolamentazione della raccolta dei rifiuti presso i pontili ed il campo boe assentiti in concessione del Porto di
Cannigione.
Articolo 2
Ogni concessionario dei pontili e del campo boe del Porto di Cannigione, una volta entrato in possesso dei relativi dispositivi a cura del Comune di Arzachena, è tenuto a posizionare almeno tre bidoni carrellabili da 240 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti residuo secco, plastica e vetro.Sono esclusi dal precedente obbligo i pontili in concessione presso il molo principale del Porto di Cannigione in ragione della necessità di garantire un adeguato decoro urbano. Il concessionario dei predetti pontili dovrà osservare rigorosamente quanto disposto nel
successivo articolo 3 comma 1I bidoni di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere posizionati alla radice del pontile galleggiante ovvero in area nella disponibilità del concessionario (demaniale in
concessione o privata limitrofa qualora sia disponibile).
E’ facoltà del concessionario posizionare anche ulteriori bidoni dedicati alla raccolta dell’umido, carta e dell’alluminio.Parimenti, a cura del Comune di Arzachena, ad ogni concessionario sarà assegnato uno dei box rifiuti presenti nell’area portuale, all’interno dei quali sono posizionati cassoni da 1000 litri dedicati alla raccolta differenziata della plastica, carta, vetro, latta, umido e
residuo secco.
Articolo 3
I concessionari, una volta dotati delle chiavi di apertura dei box di cui all’ultimo comma del precedente articolo, direttamente o a mezzo propri dipendenti, hanno l’onere di conferire i rifiuti prodotti dai propri clienti ponendo altresì in essere ogni cautela affinché i box vengano richiusi dopo ogni utilizzo.I clienti dei pontili hanno l’obbligo di conferire i rifiuti in forma differenziata.L’utilizzo dei predetti box è vietato agli utenti diversi da quelli portuali. La ditta incaricata del ritiro dei rifiuti dal Servizio di Igiene Urbana del Comune di Arzachena procederà al ritiro dei rifiuti con la frequenza prevista dal contratto in essere. In caso di necessità, in ragione dell’eventuale incremento del traffico diportistico, potranno essere richiesti interventi supplementari di raccolta.
Articolo 4
Qualora una unità da diporto in transito presso un approdo turistico, nei quali per norma deve essere riservato il 10% dei posti di ormeggio totali, intenda conferire rifiuti dovrà farlo esclusivamente in forma differenziata consegnandoli al concessionario ovvero ai dipendenti di questi, i quali dovranno assumerli in carico e conferirli con le modalità sopra descritte. E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti presso gli approdi in concessione in assenza di personale referente del concessionario.
Articolo 5
I rifiuti inquinanti e tossici, che esulano dalle categorie assimilabili al ciclo urbano differenziato, quali a titolo di esempio, batterie e olii esausti, dovranno essere conferiti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dai titolari di concessioni demaniali, ovvero dagli operatori portuali alle ditte o imprese incaricate all’espletamento di tale servizio.
Articolo 6
I comandanti/armatori/proprietari delle unità da pesca e da Trasporto Passeggeri che stazionano abitualmente presso il porto di Cannigione dovranno conferire i rifiuti prodotti,
differenziandoli, direttamente nel box a loro dedicato.
Articolo 7
I titolari di concessione demaniale/autorizzazione situati all’interno dell’area portuale che non rientrano nei casi disciplinati dagli articolo precedenti (ad esempio titolari di box ad uso biglietteria) dovranno conferire i rifiuti prodotti, differenziandoli, direttamente all’addetto della ditta incaricata dal Servizio di igiene urbana.
Articolo 8
Le ditte private, autorizzate all’espletamento del ritiro dei rifiuti solidi urbani e/o speciali, possono realizzare il ritiro dei rifiuti direttamente dalle unità da diporto presenti nell’ambito della rada e del porto di Cannigione, concordando con i proprietari delle predette unità
modalità e prezzi nel rispetto della normativa vigente in materia. La predetta attività potrà essere effettuata con mezzi nautici solo dalle Ditte autorizzate dall’Autorità Marittima.
Articolo 9
E’ fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura provenienti da unità da diporto e/o unità nautiche in genere presso il porto di Cannigione, ovvero nei piccoli cestini presenti in area portuale.
Articolo 10
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166 e 1174 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 -Codice della Nautica da Diporto, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave
illecito/reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni del Decreto Legislativo n.182/2003, e/o quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Articolo 11
La violazione degli obblighi imposti dal precedente articolo 3 comma 1, se accertata più volte (almeno tre nell’arco temporale di un anno solare), in quanto costituenti anche violazione degli obblighi concessori richiamati in premessa, determinerà l’avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, per le concessioni di competenza dell’Autorità Marittima, ovvero segnalazione al Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Pausania, per le concessioni di competenza.
Articolo 12
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 09.07.2015
IL COMANDANTE

C.F.(CP) Alessandro PETRI

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