mercoledì 11 maggio 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 65/16
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTI gli atti d’ufficio e, in ultimo, la propria Ordinanza n. 64/16, relativa al
rinvenimento di ordigni bellici nelle acque antistanti località Punta Fico, Isola
di Caprera (Comune di La Maddalena);
VISTA la comunicazione senza data, assunta al prot. n. 7352 del 10.05.2016, con
la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la necessità di
proseguire l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel periodo
compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
nel punto di coordinate Lat. 41° 12.3’ N – Long 009° 32.3’ E (WGS 84), con
le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTA la comunicazione urgentissima prot. n. 35749 in data 06.05.2016 della
Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio prot. n. 1378 datato 06.05.2016 di COMSUBIN;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla
sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
nel periodo compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno
luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e
meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 12.3’ N 009° 32.3’ E
- 1000 metri per attività subacquee
- 300 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
nel periodo compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel
punto di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
per un raggio di 1000 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e
diportistica in genere;
per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
A partire dalle ore 13.00 del 20.05.2016 l’Ordinanza n. 64/16 è da intendersi abrogata.
Articolo 3
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più
grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 4
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 10.05.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI