venerdì 17 febbraio 2017

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena
ORDINANZA N. 09/17
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA
la comunicazione urgentissima prot. n. 14558 in data 17.02.2017 della Prefettura di Sassari;
VISTA
la comunicazione in data 17.02.2017, con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la propria disponibilità all’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, il giorno 20.02.2017 e con riserva il giorno 21.02.2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, nel punto di coordinate Lat. 41° 10.180’ N – Long 009° 33.230’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI
gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA
la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
il giorno 20.02.2017 e con riserva il giorno 21.02.2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO
LATITUDINE (WGS 84)
LONGITUDINE (WGS 84)
AREA INTERDIZIONE
ALFA
41° 10.180’ N
009° 33.230’ E
- 1000 metri per attività subacquee
- 500 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
il giorno 20.02.2017, con riserva il giorno 21.02.2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
• per un raggio di 500 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere;
• per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet .guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 17.02.2017 firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Leonardo DERI

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