venerdì 4 dicembre 2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA


ORDINANZA N. 162/15
Attività di monitoraggio ambientale Cala di Roto, Spiaggia dei Cavalieri e Spiaggia Santa Maria -Località: Cala di Roto, Spiaggia dei Cavalieri e Spiaggia Santa Maria - Periodo: 09.12.2015 – 22.12.2015
Responsabili: IAMC-CNR e Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena - Referente attività: Yuri DONNO
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la nota prot. n. 7323/15 in data 25.11.215, con la quale l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, nell’ambito di una convenzione operativa con l’IAMC-CNR, ha richiesto l’autorizzazione all’attività di monitoraggio ambientale, per il periodo compreso tra il 09.12.2015 ed il
22.12.2015, nelle acque antistanti località Cala di Roto (Isola di Budelli),Spiaggia dei Cavalieri (Isola di Budelli) e Cala Santa Maria (Isola di Santa Maria), Comune di La Maddalena (OT);TENUTO conto che le attività di monitoraggio ambientale riguarderanno “lo svolgimento di rilievi topografici della spiaggia emersa della battigia
all’avanduna ove presente, nei settori di indagine previsti” dagli allegati 1,
2 e 3;CONSIDERATO che l’IMC-CNR si avvarrà di proprio personale tecnico scientifico e di personale dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena che metterà a disposizione un proprio mezzo nautico (unità uso in conto
proprio);
VISTO il D.Lgs. 152/2006, cd Codice dell’Ambiente e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 4450/1/2012, con la quale il Superiore Reparto Ambientale Marino ha chiarito che per l’attività di campionamento superficiale del fondo marino per scopi di studio ambientale non si configura l’ipotesi contemplata dall’art. 109 del sopra citato D.Lgs.
152/2006;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), nonché il Codice internazionale dei segnali marittimi (C.I.S.);VISTA il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”;VISTI gli artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTA l’Ordinanza n. 4/11 dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, recante disposizioni per la salvaguardia della Spiaggia Rosa(Cala di Roto) – Isola di Budelli;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO
che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, in cooperazione con l’IAMC-CNR effettuerà, nelle acque antistanti località Cala di Roto (Isola di Budelli), Spiaggia dei Cavalieri (Isola di Budelli) e Cala Santa Maria (Isola di Santa Maria), Comune di LaMaddalena (OT), nel periodo compreso tra il 09.12.2015 ed il 22.12.2015, in ore diurne,
l’attività di monitoraggio ambientale di cui in premessa, come meglio individuato negli allegati stralci planimetrici.
ORDINA
Articolo 1 Fermo restando i divieti di cui alla citata Ordinanza n. 4/11 dell’Ente Parco Nazionale
Arcipelago di La Maddalena, nel periodo e nelle aree di mare di cui al Rende Noto, sono interdetti il transito e la sosta, la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e/o diportistica in genere, per un raggio di 50 metri dal mezzo nautico del citato Ente Parco, segnalato con distintivi ottici contenenti il logo dell’Ente Parco e dalla dicitura “SERVIZIO CAMPIONAMENTO” ben visibile, e dal personale tecnico-scientifico impegnato nelle operazioni di rilievi ambientali in parola.
Articolo 2
Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività in parola e limitare il verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si trovino nella necessità di attraversare l’area soggetta a rilievi geofisici marini, in particolare, le unità adibite al trasporto passeggeri nell’ambito dell’Arcipelago di La Maddalena, eventualmente impegnate per attività commerciali e turistico-ricreative dovranno preventivamente contattare il mezzo nautico dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena operante in zona, che a loro volta dovranno attenersi alle disposizioni del C.I.S. e della COLREG 72, assicurare l’ascolto sui canali VHF 72 e 16 ed ai recapiti telefonici +39 340 6154169 e + 39 3495752047 e
garantire un opportuno servizio di vedetta per l’allertamento delle dette unità che dovessero attraversare l’area di operazioni.
Articolo 3
Il Sig. Yuri DONNO, responsabile per le attività tecnico-scientifiche, dovrà:a) comunicare, per ogni giorno di attività, alla Sala Operativa di questa Capitaneria di
porto al numero 0789.736709 o sul canale 72 VHF, l’orario di inizio attività e successivamente il termine operazioni;
b) assicurare che le attività in questione non intralcino in alcun modo il regolare svolgimento di eventuali attività balneari e, in particolar modo, entro 50 metri dalla costa, condurre l’unità a remi senza l’utilizzo della propulsione a motore;quest’ultima potrà essere consentita unicamente per questioni di sicurezza e, in tale ipotesi, l’unità dovrà procedere a lentissimo moto e solo dopo che il conduttore si sarà accertato che nel raggio di 30 metri dall’unità non vi siano bagnanti;c) adottare ogni provvedimento ed accorgimento che più in generale sia idoneo a garantire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di cui sopra, prestando la massima attenzione alla salvaguardia delle persone, dell’ambiente marino e costiero evitando qualsiasi attività di escavo e di movimentazione del fondale marino;
d) accertare che le condizioni meteomarine, dall’inizio sino al termine dei lavori, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo le attività qualora, tenuto conto della tipologia delle operazioni, il mutamento delle condizioni meteomarine stesse renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;
e) osservare tutte le vigenti disposizioni di legge, normative e regolamentazioni emanate da questo Ufficio e dagli altri Enti/Organi competenti;
f) sospendere le operazioni qualora durante le attività venissero rinvenuti sia oggetti pericolosi/ordigni per il prosieguo delle operazioni, sia oggetti di particolare valore storico o reperti archeologici, informando tempestivamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto con le modalità di cui alla lettera a).
Articolo 4
Tutte le unità in transito, nei periodi e nelle vicinanze della zona di cui al Rende Noto dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione al personale ed ai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive, suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 5
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 6
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 delRegolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di

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