ORDINANZA N.
162/15
Attività di monitoraggio
ambientale Cala di Roto, Spiaggia dei Cavalieri e Spiaggia Santa Maria -Località:
Cala di Roto, Spiaggia dei Cavalieri e Spiaggia Santa Maria - Periodo:
09.12.2015 – 22.12.2015
Responsabili:
IAMC-CNR e Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena - Referente
attività: Yuri DONNO
Il
sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la
nota prot. n. 7323/15 in data 25.11.215, con la quale l’Ente Parco Nazionale
Arcipelago di La Maddalena, nell’ambito di una convenzione operativa con
l’IAMC-CNR, ha richiesto l’autorizzazione all’attività di monitoraggio
ambientale, per il periodo compreso tra il 09.12.2015 ed il
22.12.2015,
nelle acque antistanti località Cala di Roto (Isola di Budelli),Spiaggia dei
Cavalieri (Isola di Budelli) e Cala Santa Maria (Isola di Santa Maria), Comune
di La Maddalena (OT);TENUTO conto che le attività di monitoraggio ambientale
riguarderanno “lo svolgimento di rilievi topografici della spiaggia emersa
della battigia
all’avanduna
ove presente, nei settori di indagine previsti” dagli allegati 1,
2 e 3;CONSIDERATO
che l’IMC-CNR si avvarrà di proprio personale tecnico scientifico e di personale
dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena che metterà a disposizione
un proprio mezzo nautico (unità uso in conto
proprio);
VISTO il
D.Lgs. 152/2006, cd Codice dell’Ambiente e ss.mm.ii.;
VISTA la
nota prot. n. 4450/1/2012, con la quale il Superiore Reparto Ambientale Marino
ha chiarito che per l’attività di campionamento superficiale del fondo marino
per scopi di studio ambientale non si configura l’ipotesi contemplata dall’art.
109 del sopra citato D.Lgs.
152/2006;
VISTA la
Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per
prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), nonché il Codice internazionale dei
segnali marittimi (C.I.S.);VISTA il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171
ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice
sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”;VISTI gli
artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTA
l’Ordinanza n. 4/11 dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena,
recante disposizioni per la salvaguardia della Spiaggia Rosa(Cala di Roto) –
Isola di Budelli;
CONSIDERATA
la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione,
nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO
che l’Ente
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, in cooperazione con l’IAMC-CNR effettuerà,
nelle acque antistanti località Cala di Roto (Isola di Budelli), Spiaggia dei Cavalieri
(Isola di Budelli) e Cala Santa Maria (Isola di Santa Maria), Comune di LaMaddalena
(OT), nel periodo compreso tra il 09.12.2015 ed il 22.12.2015, in ore diurne,
l’attività
di monitoraggio ambientale di cui in premessa, come meglio individuato negli allegati
stralci planimetrici.
ORDINA
Articolo 1 Fermo
restando i divieti di cui alla citata Ordinanza n. 4/11 dell’Ente Parco
Nazionale
Arcipelago
di La Maddalena, nel periodo e nelle aree di mare di cui al Rende Noto, sono interdetti
il transito e la sosta, la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e/o
diportistica in genere, per un raggio di 50 metri dal mezzo nautico del citato
Ente Parco, segnalato con distintivi ottici contenenti il logo dell’Ente Parco
e dalla dicitura “SERVIZIO CAMPIONAMENTO” ben visibile, e dal personale
tecnico-scientifico impegnato nelle operazioni di rilievi ambientali in parola.
Articolo 2
Al fine di
garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività in parola e limitare
il verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si
trovino nella necessità di attraversare l’area soggetta a rilievi geofisici
marini, in particolare, le unità adibite al trasporto passeggeri nell’ambito
dell’Arcipelago di La Maddalena, eventualmente impegnate per attività
commerciali e turistico-ricreative dovranno preventivamente contattare il mezzo
nautico dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena operante in zona,
che a loro volta dovranno attenersi alle disposizioni del C.I.S. e della COLREG
72, assicurare l’ascolto sui canali VHF 72 e 16 ed ai recapiti telefonici +39
340 6154169 e + 39 3495752047 e
garantire un
opportuno servizio di vedetta per l’allertamento delle dette unità che
dovessero attraversare l’area di operazioni.
Articolo 3
Il Sig. Yuri
DONNO, responsabile per le attività tecnico-scientifiche, dovrà:a) comunicare,
per ogni giorno di attività, alla Sala Operativa di questa Capitaneria di
porto al
numero 0789.736709 o sul canale 72 VHF, l’orario di inizio attività e successivamente
il termine operazioni;
b)
assicurare che le attività in questione non intralcino in alcun modo il
regolare svolgimento di eventuali attività balneari e, in particolar modo,
entro 50 metri dalla costa, condurre l’unità a remi senza l’utilizzo della
propulsione a motore;quest’ultima potrà essere consentita unicamente per
questioni di sicurezza e, in tale ipotesi, l’unità dovrà procedere a lentissimo
moto e solo dopo che il conduttore si sarà accertato che nel raggio di 30 metri
dall’unità non vi siano bagnanti;c) adottare ogni provvedimento ed accorgimento
che più in generale sia idoneo a garantire il regolare e sicuro svolgimento
delle operazioni di cui sopra, prestando la massima attenzione alla
salvaguardia delle persone, dell’ambiente marino e costiero evitando qualsiasi
attività di escavo e di movimentazione del fondale marino;
d) accertare
che le condizioni meteomarine, dall’inizio sino al termine dei lavori, siano tali
da consentirne la piena sicurezza, sospendendo le attività qualora, tenuto
conto della tipologia delle operazioni, il mutamento delle condizioni
meteomarine stesse renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla
base anche dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;
e) osservare
tutte le vigenti disposizioni di legge, normative e regolamentazioni emanate da
questo Ufficio e dagli altri Enti/Organi competenti;
f)
sospendere le operazioni qualora durante le attività venissero rinvenuti sia
oggetti pericolosi/ordigni per il prosieguo delle operazioni, sia oggetti di
particolare valore storico o reperti archeologici, informando tempestivamente
la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto con le modalità di cui alla
lettera a).
Articolo 4
Tutte le
unità in transito, nei periodi e nelle vicinanze della zona di cui al Rende
Noto dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione al
personale ed ai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive, suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire
situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 5
I
contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un
diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 e
1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
Nautica da Diporto.
Articolo 6
È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa
Capitaneria ex art. 59 delRegolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione,
comunicazione agli organi di
informazione,
invio ai soggetti intere