lunedì 13 febbraio 2012

IL TAR da ragione all'Enermar per le corse notturne

La Enermar trasporti potrà
partecipare al bando di gara della Regione per l'assegnazione
delle rotte notturne La Maddalena-Palau. Lo ha stabilito il Tar
Sardegna con una sentenza emessa ieri  che accoglie il ricorso della società di navigazione contro l'esclusione dall'appalto. La
Enermar, affermano i giudici amministrativi nella sentenza, è  stata illegittimamente esclusa dalla gara  per cui il ricorso
va accolto, con annullamento dell'esclusione impugnata¯ e
quindi con ammissione della Enermar alla gara stessa . Che  cosa è successo l’Enermar , difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Pierangelo Celle, Gerolamo Taccogna, Paolo Sestu ,aveva presentato un ricorso , contro la regione Sardegna ,rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Secchi, Mattia Pani, nei confronti della Delcomar, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Vignolo, per l'annullamento
 del provvedimento del 28 aprile 2011 emesso dalla regione Sardegna avente ad oggetto l' <esclusione> della ricorrente Enermar ,dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio pubblico notturno di collegamento marittimo per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna (lotto 2: La Maddalena-Palau-).e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente ,compresa l'eventuale aggiudicazione .Dopo aver  visto il ricorso e i relativi allegati;le memorie difensive e  gli atti della causa di Regione Sardegna e di Delcomar Srl,Con ricorso notificato il 27 maggio  e 6 giugno 2011 e depositato l’ 8 ,la Enermar  ha impugnato la propria “esclusione” disposta nella seduta di gara del 28.aprile .2011 (gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio pubblico notturno di collegamento marittimo per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna).Poi per  i diversi disguidi  si è arrivati al consiglio di stato
, sez. V, che su appello della Regione Sardegna (e ricorso incidentale di Delcomar), ha confermato l’ordinanza di primo grado, con ordinanza n. 4261 del 28.9.2011, con la seguente motivazione:
“Ritenuto che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, visto, in particolare, il punto 5.4.12 del disciplinare di gara ove è fatto riferimento al possesso del requisito della regolare effettuazione, nel triennio precedente, di regolari servizi, per conto di soggetti pubblici o privati, della stessa natura o comunque assimilabili a quello oggetto di affidamento.”Il collegio pertanto ha deciso all’udienza del 30 novembre 2011 l’Enermar,correttamente ha partecipato alla gara,
In definitiva la società ENERMAR è stata illegittimamente esclusa dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica, fatto non riscontrato dal TAR che condanna cosi  le controparti al pagamento di euro 3.000 (tremila) a carico della Regione e di euro 3.000 (tremila) a carico di Delcomar, oltre al rimborso del contributo unificato e accessori di legge:peone

peoneblog@hotmail.it

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