lunedì 26 settembre 2016

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

  ORDINANZA N. 180/2016 MISURE TECNICHE PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA. II Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); VISTO il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; VISTO il Decreto Legislativo n. 4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura; VISTO il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all’art. 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1224/2009; VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di Azione”, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTO il Decreto Direttoriale 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca; VISTO il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009; VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; VISTO il Regolamento (CE) 1010/2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; RITENUTO necessario regolamentare le modalità di comunicazione dell’attività di pesca professionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali; ORDINA Articolo 1 (Ingresso e uscita dei pescherecci) 1. Le comunicazione di cui all’art. 4 comma 1 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del 07.09.2016), per tutti i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 12 metri e inferiori a 15, esentati dall’istallazione del sistema di controllo satellitare V.M.S., dovranno essere tempestivamente effettuate alla Sala Operativa di questo Comando mediante modalità radio (VHF) o telefonica (0789/736709) esplicitando la natura della chiamata, la matricola di iscrizione e l’eventuale presenza a bordo di specie soggette a piani pluriennali di ricostituzione quali tonno rosso (BFT) e pesce spada (SWO), facendo salvo l’obbligo di prenotifica previsto per tali tipologie di cattura. Articolo 2 (Limiti generali all’impiego degli attrezzi da pesca) 1. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio degli attrezzi da pesca di cui agli artt. 1 e 3 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del 07.09.2016), dovranno essere tempestivamente comunicate alla Sala Operativa di questo Comando, mediante radio (VHF) o in modalità telefonica (0789/736709). Articolo 3 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. Articolo 4 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e Nazionale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione. La Maddalena, 26.09.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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