mercoledì 28 marzo 2012

L'ordinanza del presidente del consiglio Monti

Ordinanza n. 4010
Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il
grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
VISTO il decreto-Iegge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo
2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 17 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto
salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre
2007;
CONSIDERATO che la predetta disposizione ha previsto
che le ordinanze adottate per il grande evento Ga, continuano ad applicarsi per
assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e
programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per
la diversa localizzazione del Vertice G8;VISTO l'ordine del Giorno del Consiglio Regionale della
Sardegna del 13 luglio 2011, che sollecita ed impegna il Presidente della
Regione e la Giunta regionale ad operare d'intesa con lo Stato per un definitivo
rilancio delle iniziative riguardanti la riconverslone turistica dell'Arcipelago di La
Maddalena, il cui Territorio soffre di uno stato di crisi largamente detenninato
dalla incompiuta riqualificazione a fini turistici dei beni già asserviti ad esigenze
militari nazionali ed internazionali;
RAVVISATO che le disposizioni emergenziali adottate in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007 concernente la dichiarazione di Grande Evento relativa alla
Presidenza italiana del G8, erano finalizzate al rilancio turistico - economico
dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione
Autonoma della Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, recante la
programmazione degli interventi nel comune di La Maddalena riguardanti
l'Edilizia residenziale pubblica ed il patrimonio edilizio oggetto degli Accordi
Stato-Regione;
VISTE le note n. 8931 del15 novembre 2011, n. 9823 del
15 dicembre 2011, n. 10138 del 29 dicembre 2011, n. 363 del 18 gennaio 2012
e n. 833 del 2 febbraio 2012, con cui la Regione Sardegna ha ravvisato la
necessità di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a consentire il
completamento degli interventi programmati per il grande evento;
VISTA la nota del13 marzo 2012 dell'Ufficio legislativo del
Ministero della difesa;
D'INTESA con la regione Sardegna;
ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
SU PROPOSTA del Capo Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
DISPONE
ART. 1
1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato
Commissario delegato e provvede, entro il 31 dicembre 2012:
a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli
specchi d'acqua compresi tra Cala 8albiano e Punta Chiara e la
sistemazione urbana del corrispondente lungomare. già previsti
nell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse
finanziarie ivi previste;
b) al completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa
pubblica degli edifici con funzione residenziale ubìcati in locali
Vaticano -Moneta - ex caserma Sauro e di cui agli Accordi citati
in premessa;
c) completamente delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la
valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato
"Albergo Carlo Felice" (ex Ospedale Militare);
d) all'attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle
strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di
Caprera e la riqualificazione ai fini turistici ambientale del
medesimo cornprensorio.
2. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato può
avvalersi di Soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla
base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si
awale, in qualità di Soggetto attuato re, per assicurare il rapporto con gli
enti locali e territoriali, del Capo di gabinetto del Presidente della regione
Autonoma della Sardegna. Il Commissario delegato, i soggetti attuatori e
il Capo di gabinetto della regione Autonoma della Sardegna operano a
titolo gratuito, senza oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, a conclusione degli interventi, provvede a
trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ed al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una
dettagliata relazione in ordine alle attività espletate.

4. Il Commissario delegato provvede a rendicontare ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
5. Il comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 è soppresso.
6. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente
ordinanza, il Commissario delegato e i Soggetti attuatori si avvalgono
della collaborazione del personale dell'Amministrazione regionale e degli
enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni
periferiche dello stato. Le Amministrazioni richiamate svolgono i loro
compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a
leqislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.
7. Il Commissario delegato nomina un Soggetto attuatore con il compito di
realizzazione un Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici
con funzione residenziale previsto dalla delibera della Giunta della
Regione Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, provvedendo altresì,
all'assegnazione prioritaria di dodici alloggi tra quelli edificati agli attuali
residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15, particelle n. D238
e D239, nel territorio del comune di La Maddalena, in deroga alle
disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560 e della legge della regione Autonoma della Sardegna 6 aprile 1989,
n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ivi
compresi quelli predisposti dai Soggetti attuatori, per gli interventi di
rispettiva competenza previa conferenza dei servizi, convocata e
presieduta dallo stesso Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere
di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale
...
o paesaggistico - territoriale del patrimonio storico-artistico ovvero alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata
all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni
dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi i pareri richiesti,
essi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro
sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui di cui alla
presente ordinanza sia richiesta la valutazione di impatto ambientale,
quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi
previsti ridotti alla metà. Detti. termini, in relazione alla somma urgenza
che rivestono le opere e gli interventi, hanno carattere essenziale e
perentorio.
ART. 3
1. AI fine di favorire la valorizzazione dei complesso immobiliare sito in
località "Punta Rossa" e di quello denominato "Albergo Carlo Felice" di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3846 del 5 febbraio 2010, l'applicazione della procedura di cui all'articolo
2. comma 4, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3663
19 marzo 2008 è autorizzata per le aree individuate in catasto al foglio
15 mappale 379 e foglio 21, mappali A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 11, 12, 13,
14. 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 e 28 del Comune di
La Maddalena. Pertanto, in relazione agli immobili sopra elencati
appartenenti al Demanio - ramo difesa, da trasferire alla Regione
Autonoma della Sardegna, è disposta la sdemanializzazione degli
immobili stessi e il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato ai fini
del successivo trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna
medesima.
ART. 4
1. Per assicurare la realjzzazione delle iniziative previste dalla presente
ordinanza, le Amministrazioni interessate sono autorizzate a trasferire le
risorse finanziarie su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita.
2. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire nella
predetta contabilità speciale le somme di cui alla Deliberazione della
Giunta regionale n. 39/52 del 23 settembre 2011, ed in particolare:
5.000.000, a valere sul bilancio regionale (capitolo SC04.2704 - UPB
S04. 10.004); € 1.500.000 a valere sul bilancio regionale (capitolo
SC07.1236 - UPB S07.10.004).
3 L'Agenzia della Regione Sardegna AREA è autorizzata a trasferire nella
suddetta contabilità speciale la somma di 3.500.000,00 individuata con
la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.
71/46 del 16 dicembre 2008.
4 La Regione Autonoma della Sardegna è altresì autorizzata a trasferire
nella sopra citata contabilità speciale le somme eventualmente
necessarie da destinarsi alla realizzazione degli interventi relative al'ex
Ospedale militare (Albergo Carlo Felice) ed al compendio di Punta
Rossa,
5 La Regione Autonoma della Sardegna è inoltre autorizzata a riversare
nella sopra citata contabilità speciale le somme previste dall'articolo 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5
febbraio 2009, in particolare: la somma di 10.000.000,00 assegnata
alla Regione ai sensi dell'articolo' 1, comma 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e la
somma d~2.468.000, già destinata alla portuafità di La Maddalena.
6. Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a trasferire la somma
di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione
Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 2005,
già destinate alla portualità di La Maddalena.
7. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata al versamento nella
contabilità speciale di cui al comma 1, della somma di euro 250.000,00
per gli oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario
delegato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 2 MAR. 2012 Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

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