giovedì 4 ottobre 2012

Sentenze, ricorsi e ordinanze

n. 1 del 06 agosto 2012
ORDINANZA N. 1 del 6 agosto 2012. Prot. n.5496 del 7 agosto 2012.
Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012 recante ulteriori disposizioni per il
completamento, in La Maddalena, delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77. Nomina Soggetti Attuatori e costituzione struttura di diretto
supporto al Commissario Delegato.
Il Commissario Delegato
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di
grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.
3629 del 20 novembre 2007 e 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n.77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.222 del 24 settembre 2007;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4010 del 22 marzo 2012, in prosieguo anche
indicata, per brevità, “Ordinanza”, recante “Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate
per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n.77”.
VISTI i commi 2 e 6 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4010 del 22 marzo 2012;
ATTESO che con la predetta Ordinanza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato
Commissario Delegato per provvedere, entro il 31 dicembre 2012, all’attuazione dei seguenti interventi indicati
all’articolo 1, lettere a), b), c) e d) dell’Ordinanza stessa:
a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e
Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare già previsti nell'articolo 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi
previste;
b) completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati
in località Vaticano - Moneta - ex caserma Sauro e di cui agli Accordi citati in premessa;
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c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del
complesso immobiliare di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato "Albergo Carlo Felice"
(ex Ospedale Militare);
d) attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta
Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici e ambientali del medesimo comprensorio.
ATTESO che ai sensi del secondo comma dell’articolo1 dell’Ordinanza e per le finalità di cui al primo comma del
medesimo articolo 1, il Commissario Delegato può avvalersi di Soggetti attuatori, dallo stesso nominati, che
agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualità di Soggetto
Attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di Gabinetto del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna.
ATTESO che ai sensi del sesto comma dell’articolo 1 dell’Ordinanza, per il compimento delle attività da porre in
essere ai sensi dell’ Ordinanza stessa, il Commissario delegato e i Soggetti attuatori si avvalgono della
collaborazione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato e che Le Amministrazioni richiamate svolgono i loro
compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, a legislazione vigente, senza oneri per la
finanza pubblica;
CONSIDERATO che il complesso degli interventi previsti dall’Ordinanza è tutto da realizzare nell’Isola di La
Maddalena, interessa immobili appartenenti al patrimonio della Regione anche relativi ad ambiti portuali
demaniali ed è in parte attuativo di accordi Stato-Regione che prevedono interventi immobiliari, da parte della
Regione stessa, compensativi di trasferimenti immobiliari alla stessa, da parte dello Stato, necessari per
l’esercizio di locali funzioni statali;
ATTESO che gli interventi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 1 dell’Ordinanza rientrano
interamente, in ordinario, nella competenza dell’Assessorato Regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica -
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio Tempio-Olbia e che gli interventi di cui alle lettere a) e b) del
medesimo primo comma dell’Ordinanza si correlano, in ordinario, alle competenze in materia di demanio e
patrimonio del medesimo Assessorato;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, dell’Ordinanza, di attribuire al predetto
Assessorato l’incarico di Soggetto Attuatore:
· per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, primo comma, lettere c) e d) dell’Ordinanza;
· nonché per il raccordo con l’esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti
alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, primo comma dell’Ordinanza stessa;
RITENUTO, altresì, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell’articolo uno
dell’Ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici, Servizio Infrastrutture;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, dell’Ordinanza, di attribuire al predetto
Assessorato l’incarico di Soggetto Attuatore:
· per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, primo comma, lettere a) dell’Ordinanza
RITENUTO, inoltre , che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), primo comma, dell’articolo uno
dell’Ordinanza, già in corso o da attuare, rientrano interamente nelle competenze attualmente in carico
all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA);
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, dell’Ordinanza, di attribuire alla predetta Azienda
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l’incarico di Soggetto Attuatore:
· per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) e di cui al settimo comma
dell’articolo 1 dell’Ordinanza;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, dell’ Ordinanza, il Capo di Gabinetto della Presidenza
della Regione svolge le funzioni di Soggetto Attuatore per assicurare il rapporto con gli Enti Locali e Territoriali;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il coordinamento operativo tra i Soggetti Attuatori predetti nonché tra
gli stessi ed il Commissario Delegato;
CONSIDERATO che al fine predetto si rende opportuno che i Soggetti Attuatori siano costituiti in conferenza
permanente e che essa sia coordinata dal Commissario Delegato o, dal Capo di Gabinetto della Presidenza
della Regione, nella sua qualità di Soggetto Attuatore o, se necessario, da un suo incaricato;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di costituire un nucleo di supporto alla gestione della predetta conferenza
permanente dei Soggetti Attuatori e, per quanto più ampio, di supporto alle funzioni ed alla gestione degli
adempimenti relativi alla gestione Commissariale, ivi compresi i rapporti con la Corte dei Conti in relazione al
controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti commissariali (Commissario Delegato e Soggetti Attuatori)
adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’ articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225;
CONSIDERATO che la conferenza dei Soggetti Attuatori ed il predetto nucleo costituiscono la struttura di
supporto al Commissario Delegato;
RITENUTO opportuno, per motivi di efficienza organizzativa, che la predetta struttura di supporto al
Commissario Delegato sia assistita, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali dalla struttura dell’Ufficio di
Gabinetto della Presidenza della Regione;
RITENUTO necessario disporre l’avvalimento, da parte del Commissario Delegato, del personale individuato con
la presente Ordinanza sino al compiuto passaggio in ordinario della gestione del Commissario Delegato stesso
prevista dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4010 del 22 marzo 2012.
Ordina
Art. 1
1. Con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo uno dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.4010 del 22 marzo 2012, sono attribuiti i seguenti incarichi di Soggetti
Attuatori:
a. all’Assessorato Regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, per l’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 1, primo comma, lettere c) e d) dell’Ordinanza nonché per il raccordo con l’esercizio delle competenze
regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 1, primo comma dell’Ordinanza stessa;
b. all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo
comma, dell’articolo uno dell’Ordinanza;
c. all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b),
primo comma, dell’articolo uno e di cui al settimo comma dell’articolo 1 dell’Ordinanza;
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2. L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, nella sua qualità di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell’articolo uno dell’Ordinanza si avvarrà del Comune di La
Maddalena, mediante apposito atto convenzionale, con attivazione della procedura di cui alla L.R. 7 agosto
2007, n. 5, articolo sei, tredicesimo comma.
3. Per quanto occorra, con successivo atto convenzionale da stipularsi tra il Commissario Delegato e l’Azienda
Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) verranno disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell’incarico di
Soggetto Attuatore all’Azienda stessa attribuito con la presente Ordinanza, ivi compreso il subentro nei rapporti
in essere con la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione degli interventi attualmente in corso.
Art. 2
1. Al fine di assicurare un tempestivo e compiuto raccordo operativo, i Soggetti Attuatori di cui al precedente
articolo 1 sono costituiti in conferenza permanente coordinata dal Commissario Delegato ovvero dal Capo di
Gabinetto della Presidenza della Regione nella sua qualità di Soggetto Attuatore per assicurare il rapporto con
gli enti locali e territoriali o, ove necessario, in vece di quest’ultimo, da un incaricato di quest’ultimo,
Art. 3
1. Con successivo atto del Commissario Delegato sarà costituito un nucleo di supporto alla gestione della
predetta conferenza permanente dei Soggetti Attuatori e, per quanto più ampio, di supporto alla gestione
commissariale per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con la Corte dei Conti, in
relazione al controllo preventivo di legittimità previsto dall’articolo 3, primo comma, lettera c-bis della Legge 14
gennaio 1994, n. 20, sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225.
2. Il predetto nucleo avrà sede operativa presso la sede dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.
Art. 4
1. La conferenza permanente di cui al precedente articolo 2 ed il nucleo di cui al precedente articolo 3
costituiscono la struttura di supporto al Commissario Delegato.
Art. 5
2. La struttura di cui al precedente articolo 4 è supportata, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali, dalla
struttura dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.
Art. 6
1. Con eventuali successivi atti del Commissario Delegato potranno essere definite modalità operative attinenti a
quanto forma oggetto della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, per il preventivo visto e registrazione ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera c-bis
della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione
Autonoma della Sardegna.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito internet istituzionale della Regione stessa.
La Maddalena, 6 agosto 2012
Il Commissario Delegato
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Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Cappellacci
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