martedì 15 aprile 2014

ORDINANZA N. 028/2014





Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 
del Porto di La Maddalena, 
VISTA la Determinazione n. 330/2012 del 29.05.2012 della Direzione Generale 
Servizi appalti e gestione dei sistemi di trasporto – Assessorato dei 
Trasporti – Regione Autonoma della Sardegna, consegnata a mano il 
30.05.2012 ed assunta in pari data al prot. n. 8563, che ha assegnato per il 
periodo (entro e non oltre) 15.06.2012 – 31.12.2015 e salvo proroghe il 
programma d’esercizio dei servizi di collegamento (linee residuali) di 
trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena 
– Palau e viceversa alle Compagnie di Navigazione “N.G.I. S.p.A.”, 
“ENERMAR TRASPORTI srl” e “DELCOMAR srl”; 
VISTA la propria Ordinanza n. 139/13, con la quale, in relazione a quanto stabilito 
dalla Direzione Generale Servizi Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto 
dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, 
sono stati disciplinati gli “accosti operativi” nei Porti di La Maddalena e 
Palau, dal 16.10.2013 al 31.03.2014; 
VISTA la propria Ordinanza n. 27/14, con la quale, in ragione di quanto stabilito 
dall’Assessorato dei Trasporti Regione Autonoma della Sardegna, è stato 
rimodulato il quadro orario invernale sino al 30.04.2014; 
VISTA la nota prot. n. 4595 in data 11.04.2014, assunta al prot. n. 5287 del 
14.04.2014, con la quale l’Assessorato dei Trasporti Regione Autonoma 
della Sardegna ha trasmesso la Determinazione n. 183 del 11.04.2014, 
comunicando la variazione del quadro orario per il periodo compreso tra il 
15.04.2014 e il 30.04.2014; 
VISTE le note prot. n. 4648 del 14.04.2014 e n. 4680 del 15.04.2014, 
rispettivamente in pari date assunte ai prot. n. 5347 e 5435, con la quale 
l’Assessorato dei Trasporti Regione Autonoma della Sardegna ha integrato 
la sopra citata nota n. 4595 in data 11.04.2014; 
VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997 – Regolamento del 
Circondario Marittimo di La Maddalena; 
VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06 rispettivamente datate 08.03.2006 e 
26.05.2006 intese a regolamentare l’“assegnazione ed utilizzazione degli 
accosti nel porto commerciale di La Maddalena”; VISTA la propria Ordinanza n. 12/14 che disciplina le norme per le unità poste in 
disarmo e l’istituzione del servizio di guardiania a bordo delle unità in 
disarmo nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena; 
VISTA la propria Ordinanza n. 29 in data 04.05.2012 – Applicazione del Decreto 
Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o 
vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili 
nel mare territoriale”; 
VISTA la propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013, relativa all’interdizione della 
banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste) per indisponibilità tecnica; 
VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del 
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima), 
RENDE NOTO 
che conformemente alle previsioni della sopra citata Determinazione n. 183/14 
dell’Assessorato dei Trasporti Regione Autonoma della Sardegna il quadro orario invernale dei 
servizi di collegamento di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La 
Maddalena-Palau e viceversa è rimodulato dal 15.04.2014 sino al 30.04.2014, secondo 
l’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 
ORDINA 
ARTICOLO 1 Ferma restando la disciplina generale fissata dalla richiamata Ordinanza n. 
139/2013, il quadro orario invernale dei servizi di collegamento di trasporto 
pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena-Palau e 
viceversa è rimodulato dal 15.04.2014 sino al 30.04.2014, così come meglio 
evidenziato nell’allegato quadro prospettico. 
ARTICOLO 2 La presente Ordinanza, a partire dal 15.04.2014, abroga e sostituisce la 
richiamata Ordinanza n. 27/14. 
ARTICOLO 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un 
diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 
1231 del Codice della Navigazione. 
ARTICOLO 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante I’affissione all’albo di 
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice 
della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, I'invio ai 
soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet 
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze. 
La Maddalena, 15.04.2014 Firmato in originale 
IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Alessandro PETRI 

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